La detraibilità delle spese per i sussidi
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La normativa relativa alle imposte sui redditi delle persone fisiche (IRPeF) prevede la possibilità di detrarre, al momento della denuncia annuale dei redditi, le spese sostenute per l'acquisto di sussidi tecnici e informatici che possano facilitare l'autonomia e l'integrazione delle persone con handicap, come, ad esempio, un computer, un modem o strumenti che permettano il controllo dell'ambiente domestico (telecomandi, automazioni, ecc).
Tale detrazione è pari al 19% della spesa sostenuta per l'acquisto di quei prodotti; questa cifra va sottratta dall'imposta lorda che, per quell'anno, si deve all'erario.
La spesa, inoltre, si assume integralmente, cioè senza l'applicazione della franchigia prevista per altre situazioni e prodotti. Un esempio:
Supponiamo che per acquistare un computer si sia sostenuta una spesa pari a 2.000 euro, ipotizziamo che in quell'anno si debba allo Stato un'imposta sul reddito pari a 3.000 euro. Si potrà sottrarre da questa cifra un importo pari al 19% di 2.000 euro, quindi 400 euro.
Quale documentazione è necessaria?
Le istruzioni per la redazione della denuncia dei redditi 2005 (Modello 730/2006) prevedono che per applicare la detrazione si disponga della seguente documentazione:
• certificato del medico curante che attesti che quel sussidio tecnico o informatico è volto a facilitare l'autosufficienza e la possibilità di integrazione del soggetto riconosciuto portatore di handicap ai sensi degli articoli 3 e 4 della citata Legge 104; va precisato che il medico curante non equivale necessariamente al medico di famiglia; può essere anche uno specialista o colui che ha in carico in quel momento il paziente;
• fattura, ricevuta o quietanza del prodotto acquistato dal disabile o dal familiare cui questo è fiscalmente a carico; per essere fiscalmente a carico, il disabile non deve essere titolare di redditi propri superiori ai 2.840,51 euro annui; si ricorda che le provvidenze assistenziali (es.: pensione sociale, pensione di invalidità civile, indennità di accompagnamento o di frequenza) non costituiscono reddito ai fini IRPeF. Per la detraibilità di queste spese sanitariesostenute nell’interesse delle persone fiscalmente a carico, il documento comprovante queste spese può essere indifferentemente intestato al soggetto per le quali sono state sostenute o al soggetto di cui questi risulti fiscalmente a carico.
Va poi dimostrato che il contribuente o il familiare a carico è persona con handicap; la documentazione che è possibile esibire è la seguente:
• i certificati di handicap (non necessariamente in situazione di gravità) rilasciati dalla Commissione ASL ai sensi degli articoli 3 e 4 della Legge 5 febbraio 1992, n. 104;
• i certificati di invalidità civile, di lavoro, di servizio, di guerra rilasciati da commissioni pubbliche;
• i soggetti già riconosciuti portatori di handicap ai sensi dell'art. 3 della Legge 104/1992 possono attestare la sussistenza delle condizioni personali richieste anche mediante autocertificazione che non è necessario autenticare se la si accompagna con una fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore.
Questa agevolazione - diversamente da quella prevista per l'IVA - spetta per qualsiasi tipo di disabilità (fisica, psichica o sensoriale), facendo riferimento le istruzioni genericamente all'articolo 3 della Legge 104/1992 che le include tutte.
Si rileva, inoltre, che la documentazione richiesta per ottenere la detrazione IRPeF è diversa da quella prevista per ottenere l'applicazione dell'aliquota IVA agevolata (4%) all'atto di acquisto o di importazione degli stessi prodotti.
Carlo Giacobini
Responsabile Centro per la documentazione legislativa
Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare
Direzione Nazionale